Statuto
STATUTO
Pro Loco Castelnovo del Friuli APS
ART. 1
Denominazione, sede e durata
1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’associazione
non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di“Pro Loco
Castelnovo del Friuli APS” (di seguito anche solo “Associazione” o “Pro Loco”).
1.2 L’associazione costituita il 19 del mese di Luglio dell’anno 1973 con atto notarile in
Notaio Cesare Marzona, Repertorio n. 37.555, Raccolta n. 17.684, ha sede legale nel
Comune di Castelnovo del Friuli (PN),Via Paludea, n. 64, Codice Fiscale 81006210934 ed
ha durata illimitata.
1.3 Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con
delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
1.4 La Pro Loco aderisce all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia APS (di seguito UNPLI
APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella
loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di
Castelnovo del Friuli e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del
territorio.
2.2 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via
esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più
delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo
Settore);
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del
Terzo Settore);
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1
lettera i) del Codice del Terzo Settore);
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
(ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si
propone di:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera,
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni
tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed
ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati,
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,
manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati,
serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni
sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di
solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che
servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei
residenti e a favorire l’aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
c) sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del
territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del
fenomeno turistico;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra
alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo
tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi
pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e
proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici
d’informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale
attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del
territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione
di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative
di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari
turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la
conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro
territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare
un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la
valorizzazione dei beni immateriali.
j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle
politiche regionali, nazionali e comunitarie;
2.4 Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o
comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all’oggetto della propria attività.
2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle
attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo
Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e
approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il
Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei
documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
2.6 L’Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei
propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e
successive modifiche e integrazioni.
2.7 L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi
di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in
forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la
cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
3.1 I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo.
3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie
aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di
sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3.7 Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e
che partecipano alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con
le loro competenze e conoscenze.
3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una
domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale,
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale
sul medesimo.
3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti
con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a
cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere
che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso
di rigetto della domanda, l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione.
3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L’ammissione ad associato può venire
meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino
tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 4
Diritti ed obblighi degli associati
4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola
con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività
associativa e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore
età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
4.4 Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a
spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei
Regolamenti interni dell’UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa
gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio
Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata preventivamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni
all’Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.
Nelle ipotesi infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare domanda di
ammissione.
5.3 L’associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere
escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo
che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di
morosità.
5.4 L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota
associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio
Direttivo
5.5 L’associato può sempre recedere dall’associazione.
5.6 Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al
Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
5.7 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno
alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Organi
6.1 Sono organi della Pro Loco:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l’Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- il Presidente Onorario, ove istituito.
ART. 7
Assemblea
7.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel
libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui
si svolge l’Assemblea.
7.2 Ciascun associato ha un voto.
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente
diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Nell’Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al
voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
7.4 L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati
mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della
prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata
contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi
delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l’invio di un
proprio rappresentante.
7.5 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
7.6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
7.7 L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne
è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.8 L’Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, del
Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove
previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.
2.5 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
7.9 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in
proprio o per delega.
7.10 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto.
7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale;
eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
7.12 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza
dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della
metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l’Assemblea delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei voti validi.
7.13 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni
dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,
revocato con motivazione.
8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i
mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto
attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il
carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del
Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità,
rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad
essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si
rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche
non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente,
dall’Assemblea degli associati.
8.5 L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l’art.
2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una
equilibrata rappresentatività degli iscritti.
8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio
direttivo.
8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il
Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma
elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e
l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data
della riunione.
8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione
motivata, decadono dalla carica.
8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza
del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i
quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di
mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea
provvede alla surroga mediante elezione.
8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione
complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti.
In quest’ipotesi, l’Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice
Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo entro due mesi.
8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i
soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono
essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di
comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite
con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio
segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l’utilizzo di
apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e
crittografia e la capacità di conservazione dell’anonimato e della sicurezza del voto
espresso.
8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Presidente – Vice Presidente
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni,
nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere
riconfermato.
9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo
da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze
liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea,
con la maggioranza degli aventi diritto.
9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il
Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
9.6 Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito
all’attività compiuta.
9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni.
9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.
ART. 10
Segretario e Tesoriere
10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la
conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura
l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea
documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione
inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio
di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici
postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e
qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.
ART. 11
Organo di controllo
11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30
Codice del Terzo Settore viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo monocratico.
11.2 L’organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
11.3 L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
11.4 L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione
rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. L’Organo di controllo può in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e
a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
11.5 L’Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può
esprimere la sua opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
11.6 L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso
delle spese effettivamente documentate.
ART. 12
Revisione legale dei conti
12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti.
12.2 L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a
condizione che sia revisore legale iscritto nell’apposito registro.
12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti
dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un
Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 13
Collegio dei Probiviri
13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro
Loco, eletti a votazione segreta dall’Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo
interno il Presidente con votazione segreta.
13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare
nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi
previste dal presente Statuto.
13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio
Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
ART. 14
Presidente Onorario
14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore della Pro Loco.
14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di
rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 15
Patrimonio e risorse economiche
15.1 Il patrimonio dell’Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo
svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci e di privati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività
della Pro Loco
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
f) entrate derivanti raccolta fondi; l’Associazione provvederà a redigere l’apposito
rendiconto previsto dalla normativa vigente.
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli
scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa
vigente;
h) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo
consenta e siano secondarie e strumentali);
15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il
raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti
(neppure in modo indiretto) ai Soci.
15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore
delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 16
Bilancio di esercizio
16.1 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo
gennaio di ogni anno.
16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e
viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio.
16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare
in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è
corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso
la sede sociale.
16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del
terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è
predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
ART. 17
Libri sociali
17.1 L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello
stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti
a cura dell’organo cui si riferiscono.
17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa
domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell’ente,
entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal
Presidente.
ART.18
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l’Associazione si
iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli
articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni,
tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa
UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso
decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive
inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
18.2 Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza
e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
ART. 19
Volontari
19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
19.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere
rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117.
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
19.6 L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai
sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 20
Lavoratori
20.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
statutarie.
20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati
ART. 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo
è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente
ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre
associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello
stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
21.2 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.
ART. 22
Disposizioni transitorie
22.1 L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “APS”,
nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS”, “associazione di promozione
sociale”, sono sospensivamente condizionati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
ART. 23
Rinvio
23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto
dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle
disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice
civile.
CASTELNOVO DEL FRIULI 27 DICEMBRE 2022
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